Art. 12.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarieta sociale, per
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i diritti e le pari opportunità e della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.